Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 04/04/2006 n. 216

Art. 23 - Relazione alla Commissione europea

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.

Art. 24 - Accesso all'informazione

1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dal Comitato, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.

Art. 25 - Abrogazioni

1. Il decreto-legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004 n. 316, è abrogato fatte salve le sanzioni per le violazioni delle disposizioni ivi previste commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26 - Disposizioni finanziarie

1. Alle attività di cui agli articoli 4, 7 e 17 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità di tela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le tariffe del comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate ogni due anni; l'aggiornamento deve tener conto dell'indice ISTAT del costo della vita e dell'effettiva complessità delle prestazioni richieste.

3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 2005 n. 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni interessate alle predette attività.

Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'articolo 8, la funzione di autorità nazionale competente viene assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, che può avvalersi a tale fine dell'APAT senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata o aggiornata con decreto del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive.

3. Il PNA predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004 n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'articolo 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione.

5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004 n. 316.

6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 2006 Ciampi, Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Mastella Allegato A CATEGORIE DI ATTIVITA' RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.

2. Nell'ambito di attività energetiche di cui al punto 1.1 viene definito come impianto di combustione un impianto adibito alla produzione di energia elettrica e calore, inclusivo di eventuali impianti di utenza ad esso asserviti, classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05 così come previsti dal sistema comunitario Nomenclature of Source Emissions (NOSE). Il calore generato da tali impianti può essere trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinato a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi industriali in diversi processi produttivi.

3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività. Attività Gas serra

1. Attività energetiche

1.1 Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) (1) anidride carbonica

1.2 Raffinerie di petrolio anidride carbonica

1.3 Cokerie anidride carbonica

2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi

2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati anidride carbonica

2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora anidride carbonica

3. Industria dei prodotti minerali

3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di proanidride carbonica duzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre| di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno anidride carbonica

3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 anidride carbonica

4. Altre attività

4.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno anidride carbonica (1) Qualora le definizioni utilizzate dai codici NOSE-P non risultino sufficientemente dettagliate per classificare il processo associato ad un impianto di combustione, si deve proceda per esclusione: se il processo di combustione in questione non appare altrove nella classificazione NOSE-P, esso va classificato nell'ambito dei codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05. Allegato B GAS AD EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE Anidride carbonica (CO2) Metano (CH4) Protossido di azoto (N2O) Idrofluorocarburi (HFC) Perfluorocarburi (PFC) Esafluoro di zolfo (SF6) D.Lvo 04/04/2006 n. 216 – Attuaz. direttive 2003/87 e 2004/101/CE per scambio quote emissioni gas. Allegato C ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA

1. Dati identificativi del gestore (2) dell'impianto.

2. Dati identificativi dell'impianto.

3. Descrizione:

- dell'impianto e le sue attività compresa la capacità il funzionamento e la tecnologia utilizzata;

-delle materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato B;

-delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A,

- delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14.

4. Sintesi non tecnica. MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica. In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto. Allegato D CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ART. 15 Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a. dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; b. scelta e applicazione dei fattori di emissione; c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che: a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro; b. il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e c. i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Metodologia Analisi strategica

 

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